| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 97. Zootecnia | 
| Capitolo: | 97.1 animali | 
| Data: | 12/06/1931 | 
| Numero: | 924 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. | 
| Art. 5 bis. | 
| Art. 6. | 
§ 97.1.2 - L. 12 giugno 1931, n. 924. [1]
Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli).
(G.U. 6 agosto 1931, n. 180).
La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici del regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.
(Omissis) [3].
Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere al altri sistemi dimostrativi.
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
(Omissis) [6].
[1] Abrogata dall'art. 42 del 
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della 
[3] Comma abrogato dall'art. 20 del 
[4] Comma abrogato dall'art. 20 del 
[5] Comma abrogato dall'art. 20 del 
[6] Comma abrogato dall'art. 20 del 
[7] Articolo abrogato dall'art. 20 del 
[8] Articolo abrogato dall'art. 20 del 
[9] Articolo sostituito dall'art. 2 della 
[10] Articolo sostituito dall'art. 3 della 
[11] Articolo aggiunto dall'art. 3 della 
[12] Articolo abrogato dall'art. 20 del