Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.9 somministrazione |
Data: | 13/09/1996 |
Numero: | 473 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996. |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 28.9.12 - D.L. 13 settembre 1996, n. 473. [1]
Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.
(G.U. 14 settembre 1996, n. 216)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.
2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della
2 bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della
“3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi” [3].
3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma inserito dalla legge di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.