Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.9 somministrazione |
Data: | 31/07/1947 |
Numero: | 1033 |
Sommario |
Art. 1. Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente siciliano di elettricità provvede un collegio di revisori di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. |
Art. 2. L'esercizio finanziario dell'Ente siciliano di elettricità ha inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno dell'anno successivo. |
Art. 3. I contributi annuali previsti dal primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, saranno per ciascun esercizio imputati in parti eguali sui bilanci dei Ministeri dei [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 28.9.2 - D.Lgs.C.P.S. 31 luglio 1947, n. 1033.
Norme integrative al decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, sulla costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità
(G.U. 10 ottobre 1947, n. 233)
Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente siciliano di elettricità provvede un collegio di revisori di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.
Due revisori effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Presidente della Regione siciliana; il terzo è nominato dal Presidente della Regione su proposta degli istituti di credito partecipanti.
I revisori supplenti sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Presidente della Regione siciliana.
I revisori durano in carica tre anni e alla scadenza possono essere rinominati. I loro emolumenti sono determinati per ciascun esercizio dal Consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano di elettricità.
Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le disposizioni degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
L'esercizio finanziario dell'Ente siciliano di elettricità ha inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno dell'anno successivo.
I contributi annuali previsti dal primo comma dell'art. 19 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.