§ 28.6.5 - D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66.
Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.6 mediazione
Data:04/01/1973
Numero:66


Sommario
Art. 1.      Nel presente decreto con il termine legge si intende la legge 12 marzo 1968, n. 478.
Art. 2.      Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 4 della legge, per le province cui si estende la loro competenza, devono provvedere alla istituzione dei ruoli dei [...]
Art. 3.      Il ruolo di cui all'art. 4 della legge è diviso in due sezioni:
Art. 4.      Nel ruolo debbono essere indicati:
Art. 5.      Qualora l'attività di mediatore marittimo sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti delle società stesse.
Art. 6.      Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura [...]
Art. 7.      I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea per ottenere l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo debbono avere i requisiti prescritti per i cittadini italiani nel [...]
Art. 8.      I cittadini stranieri non appartenenti ai Paesi membri della Comunità economica europea possono essere iscritti soltanto nella sezione ordinaria del ruolo di cui all'art. 5 della legge, a [...]
Art. 9.      Gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi devono aver superato gli esami rispettivamente previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento a seconda che si tratti di [...]
Art. 10.      La prova di esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo è orale e verte sui seguenti argomenti:
Art. 11.      L'esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo consta di due prove scritte e di una prova orale.
Art. 12.      Il diario delle prove di esame deve essere esposto all'albo camerale, nonchè comunicato agli aspiranti ammessi alle prove, a mezzo raccomandata, almeno 20 giorni prima.
Art. 13.      Le commissioni d'esame devono provvedere alla compilazione dei verbali relativi ad ogni seduta. I verbali devono essere firmati da tutti i membri e dal segretario.
Art. 14.      Qualora il presidente o uno dei componenti delle commissioni d'esame abbia rapporti di dipendenza, di parentela o di affinità, fino al terzo grado escluso, con alcuno degli aspiranti [...]
Art. 15.      Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerle ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame [...]
Art. 16.      Agli esami di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento possono essere ammessi anche coloro che, pur non avendo chiesto l'iscrizione nel ruolo, intendano superare preliminarmente i [...]
Art. 17.      Nei casi indicati nell'art. 16 della legge, alle lettere a), b) e c), la cancellazione è pronunciata di ufficio dalla giunta camerale, sentito il parere della Commissione consultiva.
Art. 18.      In tutti i casi di cancellazione dal ruolo previsti dall'art. 16 della legge, l'interessato può chiedere la reiscrizione quando sia venuta a cessare la causa per la quale era stata pronunciata. [...]
Art. 19.      Il mediatore marittimo che stabilisca la propria residenza in una provincia non compresa nella circoscrizione della camera dl commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è [...]
Art. 20.      Gli iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi hanno l'obbligo del segreto professionale. I medesimi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 2214 a 2220 del codice [...]
Art. 21.      Le scritture contabili di cui al precedente art. 20 relative ai mediatori marittimi defunti, interdetti o cancellati dal ruolo od in ogni caso cessati dall'esercizio dell'attività, tranne che [...]
Art. 22.      La cauzione di cui all'art. 23 della legge deve essere prestata in titoli di Stato, esenti da qualsiasi vincolo, ovvero fidejussione bancaria. Le cauzioni costituite mediante fidejussione [...]
Art. 23.      Se la cauzione è prestata in titoli di Stato, questi devono essere valutati al prezzo di mercato secondo il listino della borsa locale del giorno precedente il deposito.
Art. 24.      La giunta camerale, di ufficio o a richiesta di ogni interessato, accerta se la cauzione di un mediatore sia mancata o diminuita per il provvedimento previsto dall'art. 16 della legge.
Art. 25.      La deliberazione della cauzione deve essere chiesta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui il mediatore trovasi iscritto. La domanda è pubblicata nell'albo [...]
Art. 26.      Il ruolo dei mediatori marittimi è soggetto a revisione biennale.
Art. 27.      La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura vigila a che l'esercizio della mediazione sia riservato ai soli mediatori iscritti nel ruolo e provvede a denunciare all'Autorità [...]


§ 28.6.5 - D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66.

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo.

(G.U. 7 aprile 1973, n. 91)

 

     Art. 1.

     Nel presente decreto con il termine legge si intende la legge 12 marzo 1968, n. 478.

 

          Art. 2.

     Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 4 della legge, per le province cui si estende la loro competenza, devono provvedere alla istituzione dei ruoli dei mediatori marittimi previsti dalla legge, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli seguenti.

 

          Art. 3.

     Il ruolo di cui all'art. 4 della legge è diviso in due sezioni:

     a) ordinaria: per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo non abilitati ad esercitare pubblici uffici;

     b) speciale: per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo abilitati anche ad esercitare i pubblici uffici indicati nell'art. 6 della legge.

 

          Art. 4.

     Nel ruolo debbono essere indicati:

     a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;

     b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale;

     c) le modalità con cui è stata prestata la cauzione ai sensi dell'art. 23 della legge.

     Nel ruolo devono essere annotati gli eventuali provvedimenti di sospensione, cancellazione, disciplinari e penali.

     In base al ruolo, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo le sezioni.

 

          Art. 5.

     Qualora l'attività di mediatore marittimo sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti delle società stesse.

     La domanda di iscrizione delle società deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui la società stessa ha la sede legale.

     Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

 

          Art. 6.

     Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

     Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) [avere raggiunto la maggiore età] [1];

     b) non essere interdetto o inabilitato;

     c) [essere cittadino italiano] [2];

     d) [essere residente nella provincia della camera di commercio o, nei casi di ruoli interprovinciali, in una delle province rientranti nella circoscrizione di competenza dell'ente camerale presso il quale è istituito il ruolo dei mediatori marittimi] [3];

     e) non svolgere attività incompatibili con l'esercizio della professione di mediatore marittimo, ai sensi dello art. 3 della legge.

     La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

     Alla domanda devono essere allegati:

     1) il certificato di pieno godimento dell'esercizio dei diritti civili;

     2) diploma di scuola media inferiore o altro titolo di studio che lo presupponga;

     3) attestazione che è stata prestata la cauzione nei modi previsti dall'art. 23 della legge, rilasciata dal competente istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti in relazione a quanto disposto negli articoli 22 e 23 del presente regolamento;

     4) attestazione del versamento in conto corrente della tassa di concessione governativa di cui al n. 118 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

     La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente accerterà d'ufficio che l'aspirante all'iscrizione sia di buona condotta e non sia stato condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 20 n. 4 della legge.

 

          Art. 7.

     I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea per ottenere l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo debbono avere i requisiti prescritti per i cittadini italiani nel precedente art. 6 e aver provveduto al pagamento della tassa stabilita dal n. 4) dello stesso art. 6.

     La prova di tali requisiti, ad eccezione di quello della residenza, dovrà essere fornita con idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato del quale l'aspirante è cittadino.

     Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia notarile e deve essere riconosciuto corrispondente per tipo e durata degli studi a quello richiesto dalla legge per i cittadini italiani. La dichiarazione di corrispondenza dovrà essere rilasciata dalla autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri .

 

          Art. 8.

     I cittadini stranieri non appartenenti ai Paesi membri della Comunità economica europea possono essere iscritti soltanto nella sezione ordinaria del ruolo di cui all'art. 5 della legge, a condizione di reciprocità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana .

     Per l'iscrizione di cui sopra, si applicano le disposizioni del precedente art. 7.

 

          Art. 9.

     Gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi devono aver superato gli esami rispettivamente previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento a seconda che si tratti di iscrizione nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del ruolo.

     La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente provvede, almeno una volta l'anno, all'espletamento delle prove di esame assicurando la necessaria massima pubblicità degli avvisi di concorso innanzitutto mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     L'iscrizione nel ruolo di coloro che hanno superato le prove di esame deve aver luogo, sentita la commissione consultiva, entro trenta giorni dall'espletamento delle prove stesse.

 

          Art. 10.

     La prova di esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo è orale e verte sui seguenti argomenti:

     a) norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;

     b) nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;

     c) nozioni relative alla costruzione ed all'esercizio della nave;

     d) conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compra-vendita di navi;

     e) conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali, nonchè delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;

     f) conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;

     g) nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;

     h) nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;

     i) conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, nonchè delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali, ecc.);

     l) conoscenza della geografia politica ed economica;

     m) conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.

     La prova di esame si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.

 

          Art. 11.

     L'esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo consta di due prove scritte e di una prova orale.

     Le prove scritte e la prova orale sono le seguenti:

     Prove scritte:

     a) Nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compra-vendita di navi;

     b) redazione di contratti.

     Prova orale:

     a) tutte le materie indicate per la iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo;

     b) nozioni sui costi delle imprese di navigazione;

     c) nozioni sull'esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo V del libro IV della parte prima del codice della navigazione;

     d) nozioni di merceleologia e di stivaggio delle navi;

     e) trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave;

     f) nozioni sulle clausole compromissorie e sull'arbitrato libero.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

     La prova orale si intende superata quando il candidato ottenga una votazione non inferiore a sette decimi.

     La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nello prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

 

          Art. 12.

     Il diario delle prove di esame deve essere esposto all'albo camerale, nonchè comunicato agli aspiranti ammessi alle prove, a mezzo raccomandata, almeno 20 giorni prima.

     La durata delle prove scritte, previste per la iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, non può superare il massimo di otto ore.

     Per quanto altro non previsto nel presente regolamento, ai fini degli esami, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 13.

     Le commissioni d'esame devono provvedere alla compilazione dei verbali relativi ad ogni seduta. I verbali devono essere firmati da tutti i membri e dal segretario.

     Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa, designato dalla giunta camerale.

 

          Art. 14.

     Qualora il presidente o uno dei componenti delle commissioni d'esame abbia rapporti di dipendenza, di parentela o di affinità, fino al terzo grado escluso, con alcuno degli aspiranti all'iscrizione nel ruolo, deve darne immediata comunicazione al Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che provvede, con deliberazione della giunta, alla sua sostituzione.

 

          Art. 15.

     Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerle ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.

 

          Art. 16.

     Agli esami di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento possono essere ammessi anche coloro che, pur non avendo chiesto l'iscrizione nel ruolo, intendano superare preliminarmente i relativi esami.

     Ai fini dell'iscrizione, la validità degli esami superati non si estende oltre i cinque anni.

     L'aver superato i predetti esami non costituisce titolo all'esercizio della professione se l'interessato non è iscritto nel ruolo.

 

          Art. 17.

     Nei casi indicati nell'art. 16 della legge, alle lettere a), b) e c), la cancellazione è pronunciata di ufficio dalla giunta camerale, sentito il parere della Commissione consultiva.

     L'adozione del provvedimento di cancellazione deve essere preceduta dalla citazione dell'interessato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni.

     La giunta camerale può disporre la sospensione cautelare dall'esercizio della mediazione prevista dal penultimo comma dell'art.19 della legge fino all'esito del procedimento per la cancellazione.

 

          Art. 18.

     In tutti i casi di cancellazione dal ruolo previsti dall'art. 16 della legge, l'interessato può chiedere la reiscrizione quando sia venuta a cessare la causa per la quale era stata pronunciata. La giunta camerale provvede sull'istanza di reiscrizione previo accertamento dell'assenza di altre cause ostative.

     Qualora l'istanza di reiscrizione nel ruolo venga presentata dopo dieci anni dalla data del provvedimento di cancellazione, la giunta camerale adotta il relativo provvedimento, con l'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la prima iscrizione, comprese quelle di cui alla lettera e) dell'art. 7 ed al punto 2 dell'art. 8 della legge.

 

          Art. 19.

     Il mediatore marittimo che stabilisca la propria residenza in una provincia non compresa nella circoscrizione della camera dl commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è iscritto, deve farne denuncia all'ente stesso.

     L'interessato può chiedere la reiscrizione nel corrispondente ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui egli stabilisce la nuova residenza.

     Per la reiscrizione deve presentare, oltre al certificato relativo alla nuova residenza, un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di provenienza da cui risulti che nulla si oppone alla nuova iscrizione.

 

          Art. 20.

     Gli iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi hanno l'obbligo del segreto professionale. I medesimi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 2214 a 2220 del codice civile relativi alle scritture contabili.

     Il mediatore marittimo ai sensi dell'art. 1760, terzo comma, del codice civile, deve annotare su apposito libro gli estremi essenziali di ogni contratto stipulato con il suo intervento e rilasciare, a richiesta delle parti, copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

     Nel libro predetto deve essere indicata la data, la specie, il tipo di formulario adottato, il nome degli altri eventuali mediatori intervenuti, il nome delle parti, il nome e le caratteristiche della nave e le eventuali clausole particolari di modifica o di aggiunta a quelle del formulario adottato.

 

          Art. 21.

     Le scritture contabili di cui al precedente art. 20 relative ai mediatori marittimi defunti, interdetti o cancellati dal ruolo od in ogni caso cessati dall'esercizio dell'attività, tranne che nell'ipotesi prevista nell'art. 15, lettera e) della legge, devono essere depositate per la conservazione, ai sensi dell'art. 2220 codice civile, presso la segreteria della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo il mediatore era iscritto.

 

          Art. 22.

     La cauzione di cui all'art. 23 della legge deve essere prestata in titoli di Stato, esenti da qualsiasi vincolo, ovvero fidejussione bancaria. Le cauzioni costituite mediante fidejussione bancaria sono conservate dalla camera di commercio competente.

     Le cauzioni in titoli sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le disposizioni vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato.

     La cauzione resta vincolata fino a quando il mediatore rimane iscritto nel ruolo e non può essere liberata se non siano adempiute le disposizioni stabilite dall'art. 25 del presente regolamento.

 

          Art. 23.

     Se la cauzione è prestata in titoli di Stato, questi devono essere valutati al prezzo di mercato secondo il listino della borsa locale del giorno precedente il deposito.

     Quando il prezzo di mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5%, in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata, a norma del terzo comma dell'art. 22 del presente regolamento.

     Gli interessi dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento.

 

          Art. 24.

     La giunta camerale, di ufficio o a richiesta di ogni interessato, accerta se la cauzione di un mediatore sia mancata o diminuita per il provvedimento previsto dall'art. 16 della legge.

     Ai fini dell'accertamento, la giunta avverte il mediatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Il termine di 30 giorni, per la reintegrazione della cauzione, decorre da quando la deliberazione di accertamento e divenuta esecutiva.

 

          Art. 25.

     La deliberazione della cauzione deve essere chiesta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui il mediatore trovasi iscritto. La domanda è pubblicata nell'albo camerale ed inserita, per estratto, nel Foglio degli annunzi legali ed in almeno due altri giornali che saranno indicati dalla camera di commercio competente.

     Trascorsi 30 giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la giunta camerale pronuncia la liberazione della cauzione.

 

          Art. 26.

     Il ruolo dei mediatori marittimi è soggetto a revisione biennale.

     Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è istituito il ruolo dei mediatori marittimi, rilascia ad ogni iscritto una tessera personale di riconoscimento, soggetta a convalida biennale.

 

          Art. 27.

     La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura vigila a che l'esercizio della mediazione sia riservato ai soli mediatori iscritti nel ruolo e provvede a denunciare all'Autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente la professione di mediatore marittimo.

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 75 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[2] Lettera abrogata dall'art. 75 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[3] Lettera abrogata dall'art. 75 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.