Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.5 deposito |
Data: | 17/03/1938 |
Numero: | 726 |
Sommario |
Articolo unico. E' approvato l'unito testo unico di leggi sui depositi franchi, firmato, d'ordine nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze. |
Art. 1. artt. 1 e 4 legge 6 agosto 1876, n. 3261, serie 2 |
Art. 2. art. 1 legge 6 agosto 1876, n. 3261, serie 2 |
Art. 3. art. 2 legge 6 agosto 1876, n. 3261, serie 2, e art. 3 legge 6 agosto 1893, n. 457 |
Art. 4. art. 5 legge 6 agosto 1876, n. 3261, serie 2 |
Art. 5. art. 1 legge 6 agosto 1893, n. 457 |
Art. 6. art. 2 e 3 legge 6 agosto 1893, n. 457; art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364, e art. 15, primo e secondo comma, legge 9 giugno 1927, n. 1158 |
Art. 7. art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364, e art. 11 legge 9 giugno 1927, n. 1158 |
Art. 8. art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364, e art. 13 legge 9 giugno 1927, n. 1158 |
Art. 9. art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364, e art. 14 legge 9 giugno 1927, n. 1158 |
Art. 10. art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364, e art. 16 legge 9 giugno 1927, n. 1158 |
Art. 11. art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364, e art. 17 legge 9 giugno 1927, n. 1158 |
Art. 12. artt. 2 e 3 legge 6 agosto 1876, n. 2361, serie 2 |
§ 28.5.3 - R.D. 17 marzo 1938, n. 726.
Testo unico di legge sui depositi franchi.
(G.U. 13 giugno 1938, n. 133)
E' approvato l'unito testo unico di leggi sui depositi franchi, firmato, d'ordine nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.
TESTO UNICO
Art. 1. artt. 1 e 4
Il governo, con decreti reali, è autorizzato a concedere a persone giuridiche ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del regno, purchè la domanda sia accompagnata da parere favorevole del consiglio provinciale delle corporazioni e del comune, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende istituire.
Tale concessione non potrà farsi quando i locali, che si intendono destinare a deposito franco, non presentino garanzia contro ogni possibile frode.
La spesa occorrente per la costruzione e l'adattamento dei fabbricati di cui sopra, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco rimarranno a carico delle persone giuridiche e dei privati che avranno fatto richiesta della istituzione.
Art. 2. art. 1
I depositi franchi sono considerati fuori dalla linea doganale a norma di quanto è disposto dall'art. 1, primo alinea, della vigente legge doganale.
Art. 3. art. 2
Mediante regolamento da approvarsi a sensi della
Le disposizioni per regolare il movimento e la sicurezza delle merci e per il rilascio delle fedi di deposito e delle note di pegno saranno redatte dai consigli provinciali delle corporazioni ed approvate dal ministro per le corporazioni.
I consigli provinciali delle corporazioni dovranno concorrere con i delegati del governo al mantenimento del buon ordine e della disciplina del personale addetto ai depositi franchi.
Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi.
Art. 4. art. 5
Per la temporanea custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possono essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni richiesto dalle esigenze del pubblico servizio, e dall'interesse dell'erario.
Il ministro per le finanze, sentito il consiglio provinciale delle corporazioni, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonchè le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'art. 3.
Anche in tali capannoni il proprietario potrà manipolare le merci come meglio crede.
La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai comuni e dai consigli provinciali delle corporazioni che ne abbiano fatta richiesta.
Art. 5. art. 1
Le disposizioni delle quali, nel titolo XVI del libro primo del codice di commercio, sono regolate le fedi di deposito e le note di pegno sulla merce custodita nei magazzini generali, sono applicabili anche alle merci custodite sotto il diverso regime doganale, nei depositi franchi.
Art. 6. art. 2 e 3
La facoltà di emettere fedi di deposito e note di pegno sulle merci custodite nei depositi franchi, è però riservata esclusivamente all'ente cui è affidata l'amministrazione del deposito franco, od a chi ne abbia dallo stesso conseguita regolare autorizzazione. Detta facoltà non potrà essere esercitata se non che sotto l'osservanza delle disposizioni disciplinari di cui all'art. 3 e di ogni loro successiva modificazione.
L'emissione dei suddetti titoli di commercio potrà essere fatta soltanto sulle merci raccolte e custodite in fabbricati dei quali la ubicazione, la grandezza, il numero e la idoneità sono riservati al giudizio esclusivo del locale consiglio provinciale delle corporazioni.
Sotto la responsabilità degli esercenti i depositi franchi potranno, nel recinto dei depositi stessi, esservi locali separati destinati a magazzini privati.
Però sulle merci in essi raccolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.
Art. 7. art. 1
Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedono che le cambiali per essere scontate portino tre firme.
Art. 8. art. 1
Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata e dovranno contenere le indicazioni previste dall'art. 461 del codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovrà chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei depositi franchi. In caso affermativo dovrà esservi indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questo attribuito alla merce.
Per la stima delle merci depositate per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, i depositi franchi sono tenuti a servirsi di periti regolarmente iscritti nel ruolo del competente consiglio provinciale delle corporazioni e designati anno per anno dal tribunale del luogo.
Art. 9. art. 1
Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 43 della tariffa, allegato A) alla
Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.
Art. 10. art. 1
I depositi franchi sono posti sotto la vigilanza dei consigli provinciali delle corporazioni, nella cui giurisdizione i depositi stessi hanno sede.
I consigli provinciali delle corporazioni (oltre ai compiti di cui all'art. 4) hanno facoltà in qualsiasi momento:
1) di accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei depositi franchi;
2) di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere.
Del risultato delle ispezioni i consigli provinciali ragguaglieranno senza indugio il ministero delle corporazioni al quale, in ogni caso, riferiranno annualmente sull'andamento dei depositi franchi esistenti nel loro distretto.
Art. 11. art. 1
Per eseguire il proprio mandato il delegato o i delegati dei consigli provinciali delle corporazioni avranno facoltà di ispezionare i depositi franchi, verificando i depositi, esaminando i libri e in generale i registri, atti e documenti.
Art. 12. artt. 2 e 3
La immissione nei depositi franchi di merci escluse dal regolamento, si considera quale contrabbando.
Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto, sono applicabili le pene stabilite dalla vigente legge doganale.
Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sarà in facoltà del governo di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'erario.