§ 28.2.2B - Legge 9 agosto 1973, n. 508.
Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto di fondi rustici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:09/08/1973
Numero:508


Sommario
Art. 1.      Il termine fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, già prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844, è ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata [...]
Art. 2.      Sono soggetti a proroga legale i contratti d'affitto a coltivatore diretto che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.


§ 28.2.2B - Legge 9 agosto 1973, n. 508.

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto di fondi rustici.

(G.U. 23 agosto 1973, n. 217)

 

     Art. 1.

     Il termine fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, già prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844, è ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie.

     Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, si applicano, sino al termine suddetto, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-73, salvo conguaglio in base a quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

     I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio, per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73, saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.

     Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosità.

 

          Art. 2.

     Sono soggetti a proroga legale i contratti d'affitto a coltivatore diretto che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     La fissazione di un termine di scadenza contrattuale intervenuta sia prima che dopo l'entrata in vigore della presente legge, all'inizio o durante il rapporto, in qualunque modo espressa, non costituisce rinuncia alla proroga legale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

     Non può essere dichiarata risoluzione del contratto per morosità, qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto, o per le spese fatte ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.