| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 28. Contratti | 
| Capitolo: | 28.2 contratti agrari | 
| Data: | 13/06/1961 | 
| Numero: | 527 | 
| Sommario | 
| Art. unico. | 
§ 28.2.1e - Legge 13 giugno 1961, n. 527. [1]
Modifica dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari.
(G.U. 7 luglio 1961, n. 166).
     La lettera b) dell'art. 1 del 
"se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile ed utile - tenuto conto dell'interesse generale della produzione agraria e delle esigenze dell'occupazione della manodopera - dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il quale fissa il termine entro cui devono essere compiute le opere di trasformazione".
"Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste riesamina, su ricorso di chi vi ha interesse, i certificati rilasciati dagli Ispettorati compartimentali, a termini della presente lettera b), e decide con suo decreto".
[1] Abrogata dall'art. 1 del 
[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della