§ 27.7.218 – D.L. 17 dicembre 1999, n. 481.
Misure urgenti per il servizio di traduzione dei detenuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:17/12/1999
Numero:481


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini del potenziamento del parco automezzi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa nel limite di [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 27.7.218 – D.L. 17 dicembre 1999, n. 481. [1]

Misure urgenti per il servizio di traduzione dei detenuti.

(G.U. 18 dicembre 1999, n. 296).

 

     Art. 1.

     1. Ai fini del potenziamento del parco automezzi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa nel limite di lire 7.000 milioni per l'anno 1999.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999/2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale (fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 14 febbraio 2000, n. 23.