Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 04/08/1984 |
Numero: | 428 |
Sommario |
Art. 1. Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma [...] |
Art. 2. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale [...] |
§ 27.7.190 – L. 4 agosto 1984, n. 428.
Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
(G.U. 9 agosto 1984, n. 219).
Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della
Il terzo comma dell'articolo 33 della
"La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 20 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella specifica voce: "Rifinanziamento del fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 29 della
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.