§ 27.7.183 – L. 10 maggio 1983, n. 183.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la rivalutazione delle indennità per il personale dell'Amministrazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:10/05/1983
Numero:183


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno finanziario 1982 e di lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1983 e successivi ai fini dell'applicazione del [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1982 ed in lire 1.600 milioni per l'anno 1983 e per ciascuno degli [...]


§ 27.7.183 – L. 10 maggio 1983, n. 183.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la rivalutazione delle indennità per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti.

(G.U. 17 maggio 1983, n. 133).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno finanziario 1982 e di lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1983 e successivi ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 19 novembre 1981 tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale in materia di rivalutazione delle indennità per il personale postelegrafonico addetto ai servizi viaggianti.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1982 ed in lire 1.600 milioni per l'anno 1983 e per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante riduzione di lire 2.400 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 103 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1983. All'onere per gli anni successivi si farà fronte con riduzione degli stanziamenti iscritti al corrispondente capitolo degli anni medesimi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.