§ 27.7.141 – L. 6 febbraio 1974, n. 32.
Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:06/02/1974
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Il fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto [...]
Art. 2.      All'onere di lire 1.000 milioni, derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si farà fronte: per lire 500 milioni a carico, [...]
Art. 3.      Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania è esteso a tutti gli altri comuni della [...]


§ 27.7.141 – L. 6 febbraio 1974, n. 32. [1]

Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania.

(G.U. 5 marzo 1974, n. 60).

 

     Art. 1.

     Il fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 , è integrato di lire 1.500 milioni.

     Per i relativi conferimenti è autorizzata la spesa per l'indicato importo di lire 1.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1972, di lire 200 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 e di lire 300 milioni nell'anno 1977.

     E’ autorizzata, altresì, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 2.000 milioni, in ragione di lire 600 milioni nell'anno finanziario 1972, di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 e di lire 200 milioni nell'anno 1977, per la erogazione, a favore dell'Ente predetto, di contributi nelle spese di funzionamento.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 1.000 milioni, derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si farà fronte: per lire 500 milioni a carico, rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 200 milioni, dei fondi iscritti ai capitoli numeri 3523 e 5381 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi allo uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e per lire 500 milioni a carico, rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 200 milioni, dei fondi iscritti ai capitoli numeri 3523 e 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1972, intendendosi allo uopo prorogato, ove occorra, il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato nella citata legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si farà fronte mediante riduzione di lire 300 milioni e di lire 200 milioni dei fondi iscritti ai capitoli 3523 e 5381 dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania è esteso a tutti gli altri comuni della provincia di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, e successive modificazioni e integrazioni.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.