Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 31/01/1969 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Sono indetti il secondo censimento generale dell'agricoltura, l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto censimento generale dell'industria e del [...] |
Art. 2. Per l'esecuzione dei censimenti generali di cui allo articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno [...] |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1969, sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo [...] |
§ 27.7.104 – L. 31 gennaio 1969, n. 14. [1]
Finanziamento del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio.
(G.U. 20 febbraio 1969, n. 46).
Sono indetti il secondo censimento generale dell'agricoltura, l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto censimento generale dell'industria e del commercio.
Il secondo censimento dell'agricoltura avrà luogo tra il 15 ottobre e il 15 novembre 1970; l'undicesimo censimento della popolazione e il quinto censimento della industria e del commercio avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971.
Le norme di esecuzione dei censimenti di cui ai commi precedenti saranno stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Per l'esecuzione dei censimenti generali di cui allo articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, da assegnare, con le modalità previste dall'art. 1, secondo comma, della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1969, sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Il fondo di cui al presente comma è stato aumentato di lire 5.400 milioni, da ripartirsi in due quote di lire 2.700 milioni ciascuna a carico degli anni finanziari 1972 e 1973, dall'art. 1 della