Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 18/02/1963 |
Numero: | 318 |
Sommario |
Art. 1. In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, [...] |
Art. 2. Nei limiti degli stanziamenti e di impegno di cui all'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, ed all'art. 1 della presente legge il Ministro per la marina mercantile è [...] |
Art. 3. All'onere di 6 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del [...] |
§ 27.7.69 – L. 18 febbraio 1963, n. 318. [1]
Integrazioni agli stanziamenti previsti dall'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
(G.U. 30 marzo 1963, n. 86).
In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'art. 9 della
lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63;
lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64;
lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65;
lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1965-66.
Nei limiti degli stanziamenti e di impegno di cui all'art. 9 della
Per i lavori diversi dalla costruzione di cui agli articoli 5, 6 e 7 della menzionata legge, l'autorizzazione di cui al comma precedente è limitata ai lavori iniziati anteriormente al 1° luglio 1964.
All'onere di 6 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del