§ 27.7.42 – L. 1 agosto 1957, n. 743.
Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:01/08/1957
Numero:743


Sommario
Art. 1.      E’ autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per la [...]
Art. 2.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato, sui mutui previsti dal precedente articolo 1
Art. 3.      Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità
Art. 4.      Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per la pubblica istruzione, sarà approvato il programma delle opere da eseguire in [...]
Art. 5.      La somma prevista dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 27.7.42 – L. 1 agosto 1957, n. 743. [1]

Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati.

(G.U. 29 agosto 1957, n. 214).

 

     Art. 1.

     E’ autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento delle cliniche universitarie e degli ospedali clinicizzati ai sensi degli artt. 27 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

     Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli Enti interessati.

     Detti Enti, per fronteggiare le quote a loro carico, possono provvedere alla stipulazione di mutui; l'ammortamento, per capitale ed interessi, è a carico degli Enti stessi.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato, sui mutui previsti dal precedente articolo 1.

     Gli enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato, ai sensi del comma precedente, sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

     Alla esecuzione dei lavori provvedono gli Enti interessati con l'osservanza delle norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

     Le eventuali convenzioni che si rendesse necessario stipulare fra i vari Enti interessati per stabilire le modalità di erogazione delle somme e per disciplinare quanto altro non contemplato dalla presente legge o da convenzioni esistenti saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per la pubblica istruzione, sarà approvato il programma delle opere da eseguire in applicazione della presente legge.

 

          Art. 5.

     La somma prevista dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 nell'esercizio 1957-58, di lire 1 miliardo e 200 milioni nell'esercizio 1958-59 e di lire 1.100.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1959-1960 al 1961-62.

     All'onere di lire 500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-1958, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.