Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 24/12/1955 |
Numero: | 1312 |
Sommario |
Art. 1. Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1955-56, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere con speciale capitolo [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Per far fronte all'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso viene ridotto corrispondentemente lo stanziamento iscritto al capitolo 531 [...] |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge |
§ 27.7.34 – L. 24 dicembre 1955, n. 1312.
Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale.
(G.U. 31 dicembre 1955, n. 302).
Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1955-56, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere con speciale capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Per far fronte all'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso viene ridotto corrispondentemente lo stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 32 della