§ 27.6.524 - D.L. 29 novembre 2007, n. 223.
Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:29/11/2007
Numero:223


Sommario
Art. 1.      1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali, di cui all'articolo [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 27.6.524 - D.L. 29 novembre 2007, n. 223. [1]

Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni.

(G.U. 30 novembre 2007, n. 279)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere, con immediatezza, alle erogazioni di risorse finanziarie spettanti alle regioni, per gli anni 2005 e 2006, in coerenza con le ripartizioni approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla vigente legislazione;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

 

Emana

Il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

     1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali, di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la predetta Conferenza.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2008, n. 25).