§ 27.6.218 - D.L. 30 dicembre 1995, n. 567 .
Adeguamento delle entrate ordinarie della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:30/12/1995
Numero:567


Sommario
Art. 1.      1. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze stabilite dallo statuto speciale della Regione [...]
Art. 2.      1. Fino alla completa definizione delle procedure concernenti l'approvazione della riparticolozione del Fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui all'articolo 70 [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 27.6.218 - D.L. 30 dicembre 1995, n. 567 [1] .

Adeguamento delle entrate ordinarie della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste.

(G.U. 30 dicembre 1995, n. 303)

 

 

     Art. 1.

     1. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze stabilite dallo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e quale anticipazione del corrispondente provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario previsto dall'articolo 49 dello stesso statuto speciale, al fine di provvedere al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite, è corrisposta alla Regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 75 miliardi per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 e di lire 150 miliardi a decorrere dall'esercizio 1997 [2] .

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e per gli anni seguenti, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [3] .

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Fino alla completa definizione delle procedure concernenti l'approvazione della riparticolozione del Fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, consolidato con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1114, e 18 luglio 1980, n. 373, le relative somme iscritte sui competenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1995, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 26 febbraio 1996, n. 82.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.