| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 96. Turismo | 
| Capitolo: | 96.2 disciplina generale | 
| Data: | 03/12/1977 | 
| Numero: | 876 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una [...] | 
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] | 
§ 96.2.15 - D.L. 3 dicembre 1977, n. 876 [1].
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.
(G.U. 7 dicembre 1977, n. 333).
Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative [2].
     Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della 
Per una proroga delle disposizioni di cui al presente decreto vedi la 
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.