§ 95.27.26 - Circolare 19 dicembre 1994, n. 212.

Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:19/12/1994
Numero:212

§ 95.27.26 - Circolare 19 dicembre 1994, n. 212. [1]

 

     L'art. 6, comma 5, del D.L. 9 dicembre 1994, n. 674 ha differito al 31 dicembre 1995 la scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'art. 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante.

     In relazione alla predetta disposizione vengono posti alla scrivente quesiti in ordine alle conseguenze del rinvio circa il pagamento delle relative tasse di concessione.

     Al riguardo si fa presente che anche con detto differimento la disciplina generale del pagamento delle concessioni in oggetto rimane confermata secondo quanto già chiarito con le circolari n. 3 del 24 gennaio 1994 e n. 133/E del 5 agosto 1994.

     Pertanto, l'obbligo del pagamento della tassa regionale di rilascio prevista dal n. 24 della tariffa delle concessioni regionali decorre, per le nuove autorizzazioni, dal momento in cui le regioni provvederanno a tale rilascio.

     Infine, nell'ipotesi di conversioni d'ufficio delle precedenti autorizzazioni comunali, la tassa annuale regionale è dovuta dall'anno successivo a quello in cui sarà effettuata detta conversione, rimanendo confermato, finché ciò non avvenga, l'obbligo di effettuare il pagamento della sola tassa di concessione comunale, in base alla voce n. 22 della relativa tariffa, al comune che ha rilasciato l'originaria autorizzazione.

 


[1] Emanata dal Ministero delle finanze.