| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.27 tributi locali | 
| Data: | 13/12/1977 | 
| Numero: | 959 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Nell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunto il seguente comma: | 
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 
§ 95.27.13 - D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 959.
Disposizioni correttive ed integrative del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
(G.U. 2 gennaio 1977, n. 1)
     Nell'art. 2 del 
"L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.