§ 95.27.13 - D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 959.
Disposizioni correttive ed integrative del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:13/12/1977
Numero:959


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 95.27.13 - D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 959.

Disposizioni correttive ed integrative del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

(G.U. 2 gennaio 1977, n. 1)

 

     Art. 1.

     Nell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunto il seguente comma:

     "L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.