Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.27 tributi locali |
Data: | 10/01/1952 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952: |
Art. 2. Per l'anno 1952 le partite dell'imposta di famiglia, divenute definitive, e le parti non contestate delle partite rettificate d'ufficio possono essere iscritte, oltre che nel ruolo principale e [...] |
§ 95.27.4 - Legge 10 gennaio 1952, n. 2.
Disposizioni relative alla applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952
(G.U. 14 gennaio 1952, n. 11)
Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952:
a) il termine del 1° agosto fissato dall'art. 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, e successive modificazioni, è prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) La Giunta municipale, in deroga agli articoli 276 e 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, può frazionare in distinti provvedimenti, da deliberarsi non oltre il 10 dicembre 1952, la compilazione dell'elenco delle variazioni.
I singoli elenchi delle variazioni sono depositati negli uffici comunali per venti giorni consecutivi, a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello in cui sono state adottate le rispettive deliberazioni della Giunta municipale. Le notifiche ai contribuenti debbono essere eseguite nei periodi dei singoli depositi.
Per i ricorsi diretti ad ottenere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito, il termine decorre dall'ultimo giorno di deposito dell'ultimo elenco di variazione.
Per l'anno 1952 le partite dell'imposta di famiglia, divenute definitive, e le parti non contestate delle partite rettificate d'ufficio possono essere iscritte, oltre che nel ruolo principale e in quelli suppletivi, anche in ruoli speciali.
Tutti i ruoli suddetti, una volta resi esecutivi dall'intendente di finanza, dovranno essere depositati per cinque giorni consecutivi nell'ufficio comunale.