| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.26 tributi diversi | 
| Data: | 02/04/1958 | 
| Numero: | 319 | 
| Sommario | 
| Art. unico. [1] | 
§ 95.26.4d - Legge 2 aprile 1958, n. 319.
Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.
(G.U. 15 aprile 1958, n. 91).
     Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del 
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
(Omissis) [3]
(Omissis) [4]
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618 bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.
[1] Articolo già modificato dalla 
[2] Comma così modificato dall'art. 37 del 
[3] Comma abrogato dall'art. 299 del 
[4] Comma abrogato dall'art. 299 del