| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.26 tributi diversi | 
| Data: | 02/01/1952 | 
| Numero: | 1 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'addizionale istituita, col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari [...] | 
| Art. 2. Il Ministro per il tesoro provvederà ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti alla attuazione della presente legge | 
§ 95.26.3c - Legge 2 gennaio 1952, n. 1.
Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.
(G.U. 7 gennaio 1952, n. 5).
     L'addizionale istituita, col 
Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro provvederà ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti alla attuazione della presente legge.