§ 95.26.3c - Legge 2 gennaio 1952, n. 1.
Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:02/01/1952
Numero:1


Sommario
Art. 1.      L'addizionale istituita, col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari [...]
Art. 2.      Il Ministro per il tesoro provvederà ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti alla attuazione della presente legge


§ 95.26.3c - Legge 2 gennaio 1952, n. 1.

Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

(G.U. 7 gennaio 1952, n. 5).

 

 

     Art. 1.

     L'addizionale istituita, col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, è ulteriormente elevata per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1952 a centesimi 10.

     Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro provvederà ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti alla attuazione della presente legge.