Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 19/09/2005 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea |
Art. 2. Disposizione finale |
§ 95.21.285 - D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.
Attuazione della direttiva 2003/93/CE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.
(G.U. 24 ottobre 2005, n. 248)
Art. 1. Disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea
1. Al
a) nell'articolo 31, il terzo e il quarto comma sono abrogati;
b) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente: «Articolo 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.
3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
4. Le informazioni ottenute ai sensi del comma 1 sono tenute segrete con i limiti e le modalità disposti dall'articolo 7 della
5. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
6. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
7. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.
8. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
9. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»;
c) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente: «Articolo 60-bis (Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. L'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell'articolo 1 della
2. Su domanda dell'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle imposte indicate nell'articolo 1 della
3. La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e contiene il nome, l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dello stesso.
4. L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.»;
d) all'articolo 68, l'ultimo comma è abrogato.
2. All'articolo 66, secondo comma, del
3. Alla
a) nella rubrica del titolo V dopo la parola: «violazioni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e la reciproca assistenza fra gli Stati membri dell'Unione europea»;
b) dopo l'articolo 28 è inserito il seguente: «Articolo 28-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle assicurazioni; a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al
Art. 2. Disposizione finale
1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.