§ 95.21.86 – D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 327.
Disposizioni in materia di detrazione dell'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell'articolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:17/08/1999
Numero:327


Sommario
Art. 1.      1. Per il periodo d'imposta 1999, è istituita una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante ai soggetti titolari di contratti di locazione di [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.21.86 – D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 327.

Disposizioni in materia di detrazione dell'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

(G.U. 20 settembre 1999, n. 221).

 

     Art. 1.

     1. Per il periodo d'imposta 1999, è istituita una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione, rapportata al periodo di destinazione ad abitazione principale, è determinata nei seguenti ammontari:

     a) L. 320.000, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000;

     b) L. 160.000, se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000.

     2. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il conduttore dimora abitualmente.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.