Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 17/08/1999 |
Numero: | 327 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per il periodo d'imposta 1999, è istituita una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante ai soggetti titolari di contratti di locazione di [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 95.21.86 – D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 327.
Disposizioni in materia di detrazione dell'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
(G.U. 20 settembre 1999, n. 221).
1. Per il periodo d'imposta 1999, è istituita una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della
a) L. 320.000, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000;
b) L. 160.000, se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000.
2. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il conduttore dimora abitualmente.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.