Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 11/12/1990 |
Numero: | 381 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i) è [...] |
Art. 2. 1. All'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il [...] |
Art. 3. 1. All'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è aggiunto il [...] |
Art. 4. 1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora [...] |
§ 95.21.32 – L. 11 dicembre 1990, n. 381.
Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco.
(G.U. 18 dicembre 1990, n. 294).
1. All'art. 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. All'art. 24 del
1. All'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni e di interessi. Su apposita istanza del contribuente, da trasmettere mediante lettera raccomandata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, l'imposta relativa ai periodi precedentemente indicati sarà calcolata per ogni annualità e liquidata in somma unica deducendo dal totale addebito le eccedenze a credito liquidate per singole annualità e gli interessi versati per le somme iscritte al ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 15 del
2. L'ufficio distrettuale delle imposte dirette darà notizia al contribuente dell'avvenuta liquidazione, indicando anche, oltre al saldo finale da riscuotere o da rimborsare, le maggiori imposte dovute e le eccedenze a credito del contribuente relative a ciascun periodo di imposta. L'eventuale eccedenza a credito sarà rimborsata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 41 del citato
3. Per i periodi di imposta di cui al comma 1 per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del
a) dati anagrafici del contribuente e relativo codice fiscale;
b) estremi delle dichiarazioni presentate;
c) importo delle mance non dichiarate, distinte per ciascun periodo di imposta.
4. Ai fini della liquidazione delle maggiori imposte dovute si applicano i criteri indicati nei precedenti commi.