§ 95.21.24 – D.L. 28 novembre 1984, n. 791.
Indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:28/11/1984
Numero:791


Sommario
Art. 1.      Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell'art. 2, lettere a) e b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e del reddito di impresa degli altri [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.21.24 – D.L. 28 novembre 1984, n. 791. [1]

Indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese.

(G.U. 28 novembre 1984, n. 327).

 

     Art. 1.

     Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell'art. 2, lettere a) e b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e delle altre obbligazioni esenti, sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto è avvenuto a decorrere da tale data [2].

     Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente primo comma, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1 [3].

     Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente primo comma, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonché dei relativi proventi.

     Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione e di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto [4].

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 25 gennaio 1985, n. 6.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 25 gennaio 1985, n. 6.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 25 gennaio 1985, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.