Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 28/11/1984 |
Numero: | 791 |
Sommario |
Art. 1. Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell'art. 2, lettere a) e b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e del reddito di impresa degli altri [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 95.21.24 – D.L. 28 novembre 1984, n. 791. [1]
Indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese.
(G.U. 28 novembre 1984, n. 327).
Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell'art. 2, lettere a) e b), del
Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente primo comma, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'art. 58 del
Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente primo comma, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonché dei relativi proventi.
Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione e di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto [4].
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così sostituito dalla
[4] Comma così modificato dall'art. 25 del