Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 01/07/1977 |
Numero: | 351 |
Sommario |
Art. 1. Nei confronti dei soggetti tenuti a presentare dichiarazioni di redditi entro il 30 giugno 1977, i quali presentino la dichiarazione e versino la relativa imposta [...] |
Art. 2. |
Art. 2 bis. |
Art. 2 ter. |
Art. 3. |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 95.21.14 – D.L. 1 luglio 1977, n. 351. [1]
Esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.
(G.U. 2 luglio 1977, n. 179).
Nei confronti dei soggetti tenuti a presentare dichiarazioni di redditi entro il 30 giugno 1977, i quali presentino la dichiarazione e versino la relativa imposta successivamente alla scadenza del termine ma entro il 15 luglio 1977, non si applicano le pene pecuniarie previste per la tardiva dichiarazione dagli artt. 46 e 47 del
Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello di allegato anagrafico di cui al D.M. 18 aprile 1977 per le dichiarazioni indicate nel comma precedente, che presentino detto modello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 del
Gli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976 ed aventi data certa, qualora difettino di requisiti formali e sostanziali possono essere regolarizzati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante rinnovazione dell'atto, a condizione che il nuovo atto non sia innovativo né in ordine alle persone dei collaboratori né in ordine alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come parte integrante, copia dell'atto precedente.
L'ultimo comma dell'art. 5 del
I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975. Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti".
Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'art. 21 della
E’ altresì prorogata a tale data la formazione dei ruoli dell'imposta locale sui redditi determinata dall'Ufficio per l'anno 1975 in base alle risultanze catastali.
Fino alla definitiva determinazione delle circoscrizioni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro, da farsi con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma aggiunto dalla
[3] Articolo così sostituito dalla
[4] Articolo inserito dalla
[5] Articolo inserito dalla
[6] Articolo così modificato dalla
[7] Il termine del 30 giugno 1978 è stato prorogato al 31 dicembre 1980 dall'art. 17 del