§ 95.21.14 – D.L. 1 luglio 1977, n. 351.
Esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:01/07/1977
Numero:351


Sommario
Art. 1.      Nei confronti dei soggetti tenuti a presentare dichiarazioni di redditi entro il 30 giugno 1977, i quali presentino la dichiarazione e versino la relativa imposta [...]
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 2 ter. 
Art. 3. 
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.21.14 – D.L. 1 luglio 1977, n. 351. [1]

Esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.

(G.U. 2 luglio 1977, n. 179).

 

     Art. 1.

     Nei confronti dei soggetti tenuti a presentare dichiarazioni di redditi entro il 30 giugno 1977, i quali presentino la dichiarazione e versino la relativa imposta successivamente alla scadenza del termine ma entro il 15 luglio 1977, non si applicano le pene pecuniarie previste per la tardiva dichiarazione dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, né la soprattassa e gli interessi previsti dagli artt. 9 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

     Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello di allegato anagrafico di cui al D.M. 18 aprile 1977 per le dichiarazioni indicate nel comma precedente, che presentino detto modello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 [2].

 

          Art. 2. [3]

     Gli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976 ed aventi data certa, qualora difettino di requisiti formali e sostanziali possono essere regolarizzati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante rinnovazione dell'atto, a condizione che il nuovo atto non sia innovativo né in ordine alle persone dei collaboratori né in ordine alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come parte integrante, copia dell'atto precedente.

 

          Art. 2 bis. [4]

     L'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'art. 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

     I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975. Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti".

 

          Art. 2 ter. [5]

     Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'art. 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è prorogato al 30 giugno 1978 il termine per la formazione e la consegna all'intendente di finanza di tutti i ruoli concernenti le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, nonché le relative soprattasse ed interessi, liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nell'anno 1976.

     E’ altresì prorogata a tale data la formazione dei ruoli dell'imposta locale sui redditi determinata dall'Ufficio per l'anno 1975 in base alle risultanze catastali.

 

          Art. 3. [6]

     Fino alla definitiva determinazione delle circoscrizioni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro, da farsi con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e comunque non oltre il 30 giugno 1978, gli Uffici che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano l'attività prevista nel primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, continuano ad esercitarla e dal 1o gennaio 1978 svolgono tutte le attività proprie degli Uffici distrettuali delle imposte dirette [7].

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 8 agosto 1977, n. 535.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1977, n. 535.

[3] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 8 agosto 1977, n. 535.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione 8 agosto 1977, n. 535.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione 8 agosto 1977, n. 535.

[6] Articolo così modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1977, n. 535.

[7] Il termine del 30 giugno 1978 è stato prorogato al 31 dicembre 1980 dall'art. 17 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216 e al 31 dicembre 1982 dalla L. 30 dicembre 1980, n. 893.