Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 09/07/1976 |
Numero: | 470 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 95.21.11 – D.L. 9 luglio 1976, n. 470. [1]
Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976.
(G.U. 10 luglio 1976, n. 180).
La riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 della imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 nonché dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, commisurate sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, è sospesa fino al 31 dicembre 1976.
Fino alla stessa data sono sospesi gli atti esecutivi per il pagamento delle rate scadute delle imposte di cui al comma precedente alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.
Entro dieci giorni dalla notifica della cartella esattoriale o del primo atto esecutivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei primi due commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo delle rate.
Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla