| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito | 
| Data: | 08/04/1976 | 
| Numero: | 116 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Nel secondo comma, lettera b), dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole: "o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio [...] | 
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica | 
§ 95.21.10 – L. 8 aprile 1976, n. 116.
Correzione della disposizione dell'art. 22, lettera b), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.
(G.U. 20 aprile 1976, n. 103).
     Nel secondo comma, lettera b), dell'art. 22 della 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.