Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 09/12/1977 |
Numero: | 909 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'ultimo comma dell'art. 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dai seguenti: |
§ 95.21.L - Legge 9 dicembre 1977, n. 909.
Modifiche all'art. 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
(G.U. 19 dicembre 1977, n. 344)
Il secondo comma dell'art. 21 della
"Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza è rimborsata a norma dell'art. 41 del
L'ultimo comma dell'art. 21 della
"L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi o della somma risultante a credito dalla liquidazione effettuata a norma dell'art. 19 della presente legge, è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciale cartella esattoriale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, secondo comma, e dell'art. 10 della
All'emissione delle cartelle, quando dalla liquidazione non risultano importi da iscrivere a ruolo, si provvede sulla base di apposite liste, nelle quali sono indicati gli elementi necessari per la formazione della speciale cartella per ciascun contribuente; le liste sono formate dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce; sono trasmesse agli esattori negli stessi termini previsti per la consegna dei ruoli".