§ 95.19.122 - D.P.R. 6 febbraio 1987, n. 17.
Modificazioni della aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:06/02/1987
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. A partire dal 7 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:


§ 95.19.122 - D.P.R. 6 febbraio 1987, n. 17.

Modificazioni della aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 7 febbraio 1987, n. 31).

 

     Art. 1.

     1. A partire dal 7 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

     a) da L. 80.730 a L. 81.190 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

     b) da L. 8.073 a L. 8.119 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.