§ 95.19.90 - D.L. 5 marzo 1986, n. 58 .
Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:05/03/1986
Numero:58


Sommario
Art. 1.      1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.90 - D.L. 5 marzo 1986, n. 58 [1].

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 6 marzo 1986, n. 54).

 

     Art. 1.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 74.277 a L. 75.809 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi [2].

     2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 53.808 a L. 55.340 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi. Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi [3].

     3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 7.427,70 a L. 7.580,90 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza [4].

     3-bis. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 14.433 e da L. 12.906 a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi [5].

     3-ter. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.567, da L. 5.337 a L. 6.480 e da L. 14.733 a L. 18.355 per quintale [6].

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 17 aprile 1986, n. 109.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.