Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 18/05/1967 |
Numero: | 387 |
§ 95.19.62 - Legge 18 maggio 1967, n. 387. [1]
Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati.
(G.U. 15 giugno 1967, n. 148).
Quando per l'esportazione dei filati e relativi manufatti e confezioni, ammessi dalle disposizioni vigenti al rimborso dell'imposta di fabbricazione con il sistema del discarico, sia seguita da parte degli esportatori la procedura indicata all'art. 53, penultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con
In tale caso la domanda per ottenere il discarico dell'imposta di fabbricazione è presentata direttamente all'U.T.I.F. competente per territorio il quale, constatata la regolarità formale della documentazione, provvede al discarico e trasmette contemporaneamente copia della bolletta alla dogana che è in possesso della matrice, perchè sia a questa contrapposta. Ove, in tale occasione, la dogana rilevi discordanze o altre anormalità, ne avverte subito l'U.T.I.F. che provvede alle necessarie rettifiche.
In ogni caso, effettuata l'operazione di discarico, la domanda ed i relativi documenti saranno uniti alla prescritta contabilità a giustificazione dello sgravio accordato.
[1] Abrogata dall'art. 24 del