Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 15/09/1964 |
Numero: | 763 |
§ 95.19.5f - Legge 15 settembre 1964, n. 763. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.
(G.U. 23 settembre 1964, n. 234).
E' convertito in legge il
"All'art. 3, dopo le parole: “o depositi fiduciari di qualsiasi specie”, è apposto un punto fermo.
Il rimanente testo dello stesso articolo è sostituito dai commi seguenti:
"L'aumento dei tributi di cui al precedente art. 1 si applica anche agli spiriti, alle acqueviti, ai liquori, agli estratti alcoolici, alle profumerie alcooliche, nonché ai marsala, ai vermut ed agli altri vini aromatizzati ed alle specialità medicinali, liberi da imposta, da chiunque e comunque detenuti, anche se viaggianti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 200 litri idrati.
Per i marsala, i vermut e gli altri vini aromatizzati e le specialità medicinali la misura del contenuto alcoolico da assoggettare all'aumento dell'imposta è determinata, in via forfettaria, in litri anidri due di alcole per ettolitro di prodotto finito.
I possessori dei prodotti liberi da imposta indicati nel presente articolo dovranno fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi venti giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino Ufficio doganale o Comando della Guardia di finanza".
[1] Abrogata dall'art. 1 del