§ 95.17.5 - D.M. 16 maggio 1997, n. 150.
Regolamento recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.17 imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse
Data:16/05/1997
Numero:150


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione dell'imposta
Art. 2.  Modalità di pagamento dell'imposta
Art. 3.  Controlli e sanzioni
Art. 4.  Rapporti con altri tributi
Art. 5.  Quote a favore dell'UNIRE
Art. 6.  Rinvio alla disciplina relativa all'imposta sugli spettacoli
Art. 7.  Norma transitoria


§ 95.17.5 - D.M. 16 maggio 1997, n. 150.

Regolamento recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli.

(G.U. 11 giugno 1997, n. 134)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione dell'imposta

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1997, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è tenuta a corrispondere allo Stato l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379. Tale imposta è applicata, senza alcuna detrazione, sull'importo pagato dallo scommettitore, per ogni scommessa.

 

          Art. 2. Modalità di pagamento dell'imposta

     1. In base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso l'ufficio accertatore, per ogni riunione di corse, entro il quinto giorno non festivo successivo al compimento di ciascuna quindicina solare nella quale le manifestazioni hanno avuto luogo [1] .

     2. L'ammontare dell'imposta unica è versato dalla SIAE negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

 

          Art. 3. Controlli e sanzioni

     1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

     2. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto, come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379; nell'ipotesi di violazioni diverse si applicano le sanzioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

 

          Art. 4. Rapporti con altri tributi

     1. L'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, dovuta dall'UNIRE per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere sulle corse dei cavalli, non è sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale resta fermo il disposto dell'articolo 10, primo comma, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     2. In base all'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, è compresa nell'imposta unica di cui al comma 1.

 

          Art. 5. Quote a favore dell'UNIRE

     1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE per garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il finanziamento del montepremi delle corse e le provvidenze per l'allevamento.

 

          Art. 6. Rinvio alla disciplina relativa all'imposta sugli spettacoli

     1. Per gli adempimenti connessi alla gestione e alla riscossione dell'imposta unica, nonché per le attività di controllo e di accertamento di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni stabilite in materia di imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 [2] .

 

          Art. 7. Norma transitoria

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale saranno disciplinati, fra l'altro, gli aspetti organizzativi e funzionali delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il mandato affidato alla Società italiana degli autori ed editori - SIAE, con la convenzione approvata con il decreto ministeriale 11 aprile 1988, è esteso all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta unica sulle scommesse.

     2. Fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento restano valide le autorizzazioni ministeriali date per la gestione degli impianti automatizzati di accettazione e raccolta delle scommesse.

 


[1]  Comma così corretto con errata-corrige pubblicato nella G.U. 1 luglio 1997, n. 151.

[2]  Comma così corretto con errata-corrige pubblicato nella G.U. 1 luglio 1997, n. 151.