Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 11/03/1997 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale |
Art. 2. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali. |
Art. 3. Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili. |
Art. 4. Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione. |
Art. 5. Tariffe elettriche |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 95.15.74 - D.L. 11 marzo 1997, n. 50 [1] .
Disposizioni tributarie urgenti.
(G.U. 11 marzo 1997, n. 58)
Art. 1. Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale [2].
1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli già parzialmente erogati.
2. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite.
3. E' facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiussoria sostituita sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla
Art. 2. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali. [3].
1. [4]
2. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del
3. [5]
Art. 3. Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.
1. All'articolo 8, comma 3, del
Art. 4. Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione.
1. Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le società di cui all'articolo 30 della
1 ter. All'articolo 30, comma 1, della
Art. 5. Tariffe elettriche [9].
1. Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorità stessa ai sensi della
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3".
Art. 6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.
[4] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[5] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.