Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 30/11/1979 |
Numero: | 599 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478: "Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori", è [...] |
Art. 2. Per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, per la radiodiffusione e per la televisione (voci [...] |
Art. 3. Gli atti ed i provvedimenti adottati, fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, conservano validità anche [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 95.15.2C - Legge 30 novembre 1979, n. 599.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Modifiche alla misura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, relative parti staccate, nonchè microfoni, altoparlanti e amplificatori di bassa frequenza.
(G.U. 30 novembre 1979, n. 327)
Il
Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto legge del 1° ottobre 1979 sono soppressi.
Per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, per la radiodiffusione e per la televisione (voci doganali 85.15/A.III: b-l; b-2; b-4; c), delle parti e pezzi staccati degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione (ex voce doganale 85.15/C), nonchè dei microfoni e relativi supporti, degli altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza e delle relative parti e pezzi staccati (voce doganale 85.14), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, stabilita nella misura del 14 per cento, è elevata al 18 per cento.
Gli atti ed i provvedimenti adottati, fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, conservano validità anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti. Conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate disposizioni.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.