| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.15 iva | 
| Data: | 04/03/1977 | 
| Numero: | 58 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Per le cessioni e le importazioni di acqueviti diverse da quelle indicate nel n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, [...] | 
| Art. 2. Il n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente | 
| Art. 3. Sono abrogate le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , nel testo modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. [...] | 
| Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] | 
§ 95.15.12 - D.L. 4 marzo 1977, n. 58 [1] .
Modificazioni alle aliquote della imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici
(G.U. 14 marzo 1977, n. 70)
     Per le cessioni e le importazioni di acqueviti diverse da quelle indicate nel n. 27) della tabella B allegata al 
     Il n. 27) della tabella B allegata al 
"27) gin; acqueviti a denominazione di origine o di provenienza, regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione".
     Sono abrogate le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 del 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1]  Convertito in legge dall'art. unico della 
[2]  L’aliquota di cui al presente comma è stata così modificata dagli artt. 1 e 4 del