§ 95.14.43 – Circolare 30 maggio 2002, n. 4/DPF .
Chiarimenti in ordine al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.14 imposta sui fabbricati
Data:30/05/2002
Numero:4

§ 95.14.43 – Circolare 30 maggio 2002, n. 4/DPF [1].

Chiarimenti in ordine al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

 

 

     L'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), dispone che i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate.

     A decorrere dall'anno 2001, quindi, a differenza di quanto accadeva in precedenza, l'importo della prima rata dell'ICI deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versato entro il 30 giugno di ciascun anno. E' necessario precisare che per l'anno 2002, tale termine è invece fissato al 1° luglio, poiché il 30 giugno cade di domenica.

     L'importo della seconda rata - che va versato dal 1° al 20 dicembre - deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dall'ente per l'anno in corso ed è, quindi, comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

     Il contribuente ha comunque la facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il termine stabilito per il pagamento della prima rata. Naturalmente in questo caso il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente.

     Il nuovo sistema di pagamento potrebbe dar luogo ad alcune incertezze applicative, che sono state ampiamente illustrate nella circolare 7 marzo 2001, n. 3/FL alla quale si fa rinvio.

     Occorre innanzitutto sottolineare che, ferma restando l'autonomia regolamentare dei comuni che, in base all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono anche adottare differenti modalità di versamento, i pagamenti dell'ICI per l'anno in corso, a seguito dell'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, devono essere effettuati utilizzando il modello di bollettino di conto corrente postale approvato con il decreto ministeriale 10 dicembre 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 272 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2001), che sostituisce, quindi, il bollettino di versamento approvato con il decreto ministeriale 12 maggio 1993 del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, che prevedeva il versamento in lire degli importi dovuti.

     Il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale deve essere utilizzato per i versamenti a favore:

     del concessionario della riscossione;

     del comune che abbia optato per la riscossione diretta del tributo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 446 del 1997;

     del comune che si avvalga dei servizi accessori al conto corrente postale.

     Lo stesso bollettino deve essere utilizzato anche quando il versamento viene effettuato presso le aziende di credito convenzionate con il concessionario della riscossione.

     Bisogna inoltre precisare che il soggetto passivo del tributo può eseguire il pagamento dell'ICI anche tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane s.p.a.; in tal caso il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione mediante una comunicazione presso la propria casella postale elettronica, nella quale è contenuta l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello approvato con il decreto innanzi citato.

     Riguardo al contenuto dei nuovi bollettini di pagamento, è necessario evidenziare che nel caso in cui l'ICI venga riscossa dal concessionario della riscossione, il conto corrente postale deve essere intestato a detto concessionario, mentre nell'ipotesi di riscossione diretta, deve essere intestato al comune.

     Per quanto riguarda le modalità di compilazione del bollettino si evidenzia che:

     - l'importo complessivo da versare deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino, a norma dell'art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 del Consiglio. Tale operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; sicché, se il terzo decimale è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso;

     - nella casella dedicata all'"abitazione principale" va indicato soltanto l'importo dovuto per l'immobile adibito a dimora abituale del contribuente, titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sullo stesso, al netto dell'ammontare della detrazione stabilita per l'abitazione principale;

     - gli importi dovuti per le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, nonché quelli relativi ai fabbricati ai quali, per disposizione di legge o a seguito di deliberazione comunale, è riconosciuto un trattamento di favore analogo a quello dell'abitazione principale, vanno indicati nella casella dedicata agli "altri fabbricati";

     - nella casella dedicata alla "detrazione per l'abitazione principale" va indicato l'importo complessivo delle detrazioni di imposta, anche se non riguardante o riguardante solo in parte la dimora abituale del contribuente; detto importo è quello risultante dalle disposizioni di legge vigenti o dalle deliberazioni del comune che riconoscono tale agevolazione;

     - nelle caselle dedicate al "numero dei fabbricati" va indicato il numero delle unità immobiliari alle quali si riferisce il versamento;

     - se il versamento è effettuato in unica soluzione, va barrata sia la casella dell'acconto e sia quella del saldo.

     Si ricorda che non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è uguale od inferiore a 2,07 euro e che, comunque, l'ente locale può deliberare un importo minimo di versamento superiore a detta somma.

     E' inoltre necessario ribadire che nel caso in cui per le annualità precedenti siano stati effettuati indebiti versamenti, non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 2002.

     Bisogna, infine, richiamare l'attenzione sulla circostanza che nei nuovi bollettini di versamento dell'ICI è stata inserita una casella dedicata al "ravvedimento", che dovrà essere barrata nel caso in cui il contribuente voglia regolarizzare la propria posizione tributaria avvalendosi delle facoltà riconosciute dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Pertanto, in tali ipotesi il contribuente deve indicare nelle caselle relative agli immobili a cui si riferisce il pagamento, l'importo corrispondente alla sola imposta. La somma complessiva da versare deve invece comprendere, oltre all'imposta dovuta, anche la sanzione ridotta applicabile e gli interessi.

     In conclusione, non può sottacersi la circostanza che la disciplina del tributo, a causa dell'ampia autonomia regolamentare riconosciuta ai comuni sia dall'art. 52 e sia dall'art. 59 del D.Lgs., n. 446 del 1997, non risulta uniforme sull'intero territorio nazionale, con la conseguenza che il contribuente per conoscere se l'ente locale ha adottato deliberazioni regolamentari modificative od integrative del D.Lgs. n. 504 del 1992 e quale ne sia l'esatta portata, deve necessariamente rivolgersi al comune destinatario del versamento dell'imposta. Né al riguardo possono ritenersi sufficienti gli avvisi di adozione dei regolamenti comunali che vengono pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale, poiché, per loro stessa natura, sono estremamente sintetici nei contenuti.

 


[1] Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, Area I, Reparto V.