§ 9.4.1 - Legge 12 febbraio 1935, n. 303.
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al regio decreto-legge 29 aprile 1923, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.4 assicurazioni sulla vita
Data:12/02/1935
Numero:303


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290 (1), recante modifiche al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 [...]


§ 9.4.1 - Legge 12 febbraio 1935, n. 303.

Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni.

(G.U. 9 aprile 1935, n. 83).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290 (1), recante modifiche al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2, lettera b sostituire le parole "nel dipartimento marittimo" a quelle "nella circoscrizione marittima".

     All'art. 3, n. 6, primo capoverso, sostituire il seguente:

     "Al consiglio e al comitato dell'istituto nazionale e degli enti parastatali di assicurazione e capitalizzazione soggetti alla disciplina del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ha facoltà di partecipare, senza voto, il capo dell'ufficio delle assicurazioni presso il ministero delle corporazioni".

     All'art. 8 sostituire il seguente:

     "Le società nazionali di assicurazione e di capitalizzazione che intendano estendere all'estero il loro esercizio devono essere autorizzate dal ministero delle corporazioni, salvo che si tratti di società che alla data di pubblicazione del presente decreto posseggano il capitale di venti milioni se esercitino il ramo vita o di dieci milioni se esercitino altri rami di assicurazione, ovvero esercitino da un decennio l'assicurazione sulla vita".

     All'art. 11, primo comma, sopprimere le parole: "nonchè di modificare il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63".