Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 9. Assicurazioni private |
Capitolo: | 9.3 assicurazioni obbligatorie per la r.c. |
Data: | 18/02/2009 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è sostituito dai seguenti |
§ 9.3.49 - D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale.
(G.U. 2 aprile 2009, n. 77)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 150 del
Visto il
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente regolamento:
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del
«2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonchè, limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. I predetti criteri di differenziazione, applicati alternativamente o congiuntamente, non devono determinare una eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.
2-bis. Le differenziazioni delle compensazioni da applicare ai sensi del comma 2 sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Comitato tecnico di cui al comma 4, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualità.».
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 176