Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.14 imposta sui fabbricati |
Data: | 01/12/1983 |
Numero: | 654 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 95.14.4 – D.L. 1 dicembre 1983, n. 654. [1]
Esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero.
(G.U. 2 dicembre 1983, n. 331).
All'art. 21 del
“(4) I cittadini emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente possono effettuare in unica soluzione, entro il termine previsto dal secondo comma, il versamento della sovrimposta.
(5) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni indicati nell'allegato al decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 13 dicembre 1983.”.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla