| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.13 imposta sugli spettacoli | 
| Data: | 05/12/1975 | 
| Numero: | 656 | 
| Sommario | 
| Art. unico. [2] | 
§ 95.13.i - Legge 5 dicembre 1975, n. 656. [1]
Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi
(G.U. 24 dicembre 1975, n. 338)
     Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tabella allegata al 
corrispettivi fino a L. 3.150 nette, il 4%;
corrispettivi da L. 3.151 nette fino a L. 6.000 nette, l'8%;
corrispettivi da L. 6.001 nette fino a L. 13.000 nette, il 15%;
corrispettivi da L. 13.001 nette fino a L. 18.000 nette, il 20%;
corrispettivi da L. 18.001 nette fino a L. 25.000 nette, il 25%;
corrispettivi oltre L. 25.000 nette, il 50% [3] .
Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 6.000 nette deve corrispondere almeno al 20% dei posti disponibili [4] .
Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato fino a L. 3.150 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'1% .
[1] Legge abrogata dall'art. 1 del 
[2] Articolo sostituito dall'art. unico della 
[3] Comma sostituito dall'art. 7 del 
[4] Comma sostituito dall'art. 7 del