§ 95.12.19 - D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.12 irap
Data:30/12/1999
Numero:506


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché di disciplina dei tributi locali.
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia ritardata presentazione della dichiarazione.
Art. 3.  Decorrenze particolari.


§ 95.12.19 - D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.

(G.U. 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.).

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché di disciplina dei tributi locali.

     1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [1];

     b) [2];

     c) [3];

     d) [4];

     e) nell'articolo 9, commi 2 e 3, le parole: "comma 2" sono soppresse;

     f) [5];

     g) [6];

     h) [7];

     i) - r) [8];

     s) - t) [9];

     u) nell'articolo 58 il comma 4 è abrogato;

     v) - aa) [10].

     2. I componenti positivi e negativi conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia ritardata presentazione della dichiarazione. [11]

 

     Art. 3. Decorrenze particolari.

     1. Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto, ad eccezione di quelle recate dalla lettera l), numero 1), concernente l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le quali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

 

 


[1] Sostituisce la lettera e), comma 1, art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[2] Modifica il comma 2, art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[3] Sostituisce l'art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[4] Modifica l'art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[5] Modifica l'art. 10 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[6] Inserisce l'art. 10 bis nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[7] Sostituisce l'art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[8] Modificano gli artt. 12, 16, 19, 24, 30, 38, 41 e 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[9] Modificano gli artt. 52 e 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[10] Modificano gli artt. 60, 61 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[11] Modifica la lettera c), comma 1, art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.