Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.11 imposta generale sull'entrata |
Data: | 18/02/1963 |
Numero: | 190 |
§ 95.11.41 - Legge 18 febbraio 1963, n. 190. [1]
Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento.
(G.U. 15 marzo 1963, n. 72)
Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile:
a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;
b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro;
c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.
La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.
In tali sensi restano modificati l'art. 4 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del