§ 95.11.4 - D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 386.
Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:07/06/1945
Numero:386


Sommario
Art. 1.      Per gli atti economici relativi al commercio delle uova di pollame, allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2% dell'entrata imponibile
Art. 2.  [1]
Art. 3.      Non costituiscono entrata imponibile ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, le somme introitate in dipendenza della vendita di giornali quotidiani di ogni genere e [...]
Art. 4.      Salvo quanto disposto dal precedente articolo, per gli atti economici relativi al commercio di libri, giornali, riviste, carte geografiche, opuscoli, fascicoli, dispense [...]
Art. 5.      Nel caso di editori che abbiano magazzini o depositi per la vendita all'ingrosso delle proprie pubblicazioni, l'imposta, giusta le modalità di cui al precedente [...]
Art. 6.      Per la importazione di pubblicazioni dall'estero l'imposta, nella misura del 2%, è riscossa in modo virtuale dalle dogane in base al prezzo di copertina delle [...]
Art. 7.      L'imposta sull'entrata del 2%, pagata a norma dei precedenti articoli 4 e 6 per la vendita o consegna delle pubblicazioni da parte dell'editore ovvero all'atto della [...]
Art. 8.      L'acquisto presso editori, di pubblicazioni destinate alla esportazione da parte di aziende librarie non costituisce entrata imponibile, quando risultino osservate le [...]
Art. 9.      Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della [...]
Art. 10.      Per le vendite, forniture e prestazioni in genere fatte a corpi, comandi ed uffici stranieri, operanti nel territorio nazionale, l'imposta sull'entrata è dovuta da colui [...]
Art. 11.      E' attribuita alla Intendenza di finanza la facoltà conferita al Ministero delle finanze dall'ultimo comma dell'art. 114 del regolamento approvato col R. decreto 26 [...]
Art. 12.      Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 9 si applicano le sanzioni [...]
Art. 13.      Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno; non è peraltro rimborsabile [...]


§ 95.11.4 - D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 386.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

(G.U. 19 luglio 1945, n. 86)

 

 

     Art. 1.

     Per gli atti economici relativi al commercio delle uova di pollame, allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2% dell'entrata imponibile.

     La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero del prodotto suddetto.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     Non costituiscono entrata imponibile ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, le somme introitate in dipendenza della vendita di giornali quotidiani di ogni genere e di giornali periodici aventi carattere prevalentemente politico.

     E' abrogata la disposizione dell'art. 1, lettera m) della legge suddetta.

 

          Art. 4.

     Salvo quanto disposto dal precedente articolo, per gli atti economici relativi al commercio di libri, giornali, riviste, carte geografiche, opuscoli, fascicoli, dispense e stampe, nonché di musica stampata l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del 2%, in base al prezzo di vendita al pubblico della pubblicazione.

     L'imposta si corrisponde a cura dell'editore o di chiunque provvede alla stampa delle pubblicazioni, all'atto della vendita o consegna delle pubblicazioni stesse all'acquirente o rivenditore, sia la vendita fatta in conto assoluto o per contanti o con pagamento rateale, ovvero si tratti di consegna in conto deposito, e dev'essere assolta nei termini e modi stabiliti dagli articoli 15 e 17 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, in base a fattura, nota, contro od altro documento indicante il quantitativo delle pubblicazioni vendute o consegnate ed il loro prezzo di vendita al pubblico, tanto unitario che globale.

     Il prezzo di vendita al pubblico dev'essere stampato o stampigliato sulla copertina o nell'interno di ciascuna pubblicazione.

 

          Art. 5.

     Nel caso di editori che abbiano magazzini o depositi per la vendita all'ingrosso delle proprie pubblicazioni, l'imposta, giusta le modalità di cui al precedente articolo, si corrisponde all'atto della vendita o consegna delle pubblicazioni da parte del magazzino o deposito.

     Per le vendite di pubblicazioni fatte dagli editori direttamente al pubblico a mezzo di propri negozi, l'imposta, nella misura stabilita dal precedente articolo, dev'essere assolta in base ad apposito "registro delle vendite al pubblico", sul quale debbono essere riportate, con sommarie indicazioni, le singole operazioni di vendita effettuate nella giornata.

     Entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali delle vendite effettuate nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 17 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

     Per le vendite di giornali, riviste ed altre pubblicazioni effettuate in abbonamento l'imposta è dovuta all'atto del pagamento da parte dell'abbonato del prezzo totale o parziale dell'abbonamento, e si corrisponde in base ad apposito "registro delle vendite in abbonamento" con le stesse modalità e negli stessi termini di cui al precedente comma.

     I registri prescritti dai precedenti commi, prima dell'uso, debbono essere presentati al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

 

          Art. 6.

     Per la importazione di pubblicazioni dall'estero l'imposta, nella misura del 2%, è riscossa in modo virtuale dalle dogane in base al prezzo di copertina delle pubblicazioni stesse, convertito in valuta italiana al cambio ufficiale del giorno in cui si effettua lo sdoganamento.

 

          Art. 7.

     L'imposta sull'entrata del 2%, pagata a norma dei precedenti articoli 4 e 6 per la vendita o consegna delle pubblicazioni da parte dell'editore ovvero all'atto della importazione delle medesime, è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi delle pubblicazioni stesse, compresa la vendita al pubblico, ed assorbe altresì il tributo relativo alle spese di imballaggio e di trasporto, limitatamente all'addebito fattone all'acquirente nello stesso documento di vendita o consegna delle pubblicazioni.

     Le note o fatture che siano rilasciate per i detti passaggi successivi, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

 

          Art. 8.

     L'acquisto presso editori, di pubblicazioni destinate alla esportazione da parte di aziende librarie non costituisce entrata imponibile, quando risultino osservate le seguenti condizioni:

     a) le commissioni delle pubblicazioni destinate all'esportazione debbono essere fatte dalle aziende librarie con apposita separata nota di ordinazione e con espressa indicazione che trattasi di pubblicazioni da esportare;

     b) le case editrici, nelle fatture che debbono emettere in dipendenza di tali commissioni, indicheranno il prezzo di copertina delle pubblicazioni vendute, tanto unitario che globale, e faranno sulle fatture stesse espressamente constare che non è stata assolta l'imposta sull'entrata, perché le pubblicazioni vendute sono "destinate dall'acquirente all'esportazione";

     c) le aziende librarie sono tenute ad istituire un registro di carico e scarico: nella parte del carico debbono essere annotati, in ordine cronologico, gli estremi delle fatture relative all'acquisto delle pubblicazioni destinate all'esportazione ed il relativo ammontare con riferimento al prezzo di copertina, nella parte dello scarico debbono, pure in ordine cronologico, essere riportati gli estremi delle fatture emesse nei confronti degli acquirenti esteri ed il relativo ammontare con riferimento al prezzo di copertina, con indicazione, in corrispondenza di ciascuna fattura degli estremi del documento comprovante l'avvenuta esportazione delle pubblicazioni.

     Il registro di cui sopra, prima dell'uso, dev'essere presentato al competente Ufficio del registro per le formalità prescritte dall'art. 112 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione delle modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per le entrate conseguite da spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco.

 

          Art. 10.

     Per le vendite, forniture e prestazioni in genere fatte a corpi, comandi ed uffici stranieri, operanti nel territorio nazionale, l'imposta sull'entrata è dovuta da colui che effettua la vendita, fornitura o prestazione, senza diritto a rivalsa nei confronti dei detti corpi, comandi ed uffici.

 

          Art. 11.

     E' attribuita alla Intendenza di finanza la facoltà conferita al Ministero delle finanze dall'ultimo comma dell'art. 114 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, intesa ad autorizzare, quando la particolare organizzazione contabile amministrativa della ditta lo richieda, sistemi e modalità di numerazione delle fatture in deroga al disposto del penultimo comma dell'art. 26 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

     Le Intendenze di finanza decidono sulle relative richieste delle ditte interessate, sentiti gli organi di vigilanza tributaria.

 

          Art. 12.

     Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 9 si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, dal R. decreto-legge 19 giugno 1943, n. 452, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno; non è peraltro rimborsabile l'imposta corrisposta nei tre mesi successivi in base alle aliquote vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

     Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469.