§ 95.10.16 - D.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914.
Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, concernente disciplina dell'imposta di registro e del D.P.R. 26 ottobre 1972, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:06/12/1977
Numero:914


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 48 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 49 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Per gli atti registrati dal 1° gennaio 1975 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le dichiarazioni di successione per le quali il pagamento dell'imposta principale sia [...]
Art. 6.      L'art. 76 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e l'ultimo comma dell'art. 41 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, si applicano anche al diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertato in [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 95.10.16 - D.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914.

Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, concernente disciplina dell'imposta di registro e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, concernente disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

(G.U. 22 dicembre 1977, n. 348).

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 48 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 49 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     Per gli atti registrati dal 1° gennaio 1975 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le dichiarazioni di successione per le quali il pagamento dell'imposta principale sia avvenuto dal 1° gennaio 1975 alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di due anni di cui agli articoli precedenti decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6.

     L'art. 76 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e l'ultimo comma dell'art. 41 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, si applicano anche al diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertato in applicazione delle precedenti disposizioni legislative sulle imposte di registro e di successione, sempre che non sia già estinto per prescrizione alla data di entrata in vigore dei citati decreti del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.