§ 95.10.14 - Legge 31 ottobre 1966, n. 946.
Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:31/10/1966
Numero:946


Sommario
Art. 1.      I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonchè ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalità non [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione del beneficio tributario previsto dal precedente articolo gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro un certificato del Ministero degli affari [...]


§ 95.10.14 - Legge 31 ottobre 1966, n. 946.

Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse.

(G.U. 16 novembre 1966, n. 287).

 

     Art. 1.

     I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonchè ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalità non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalità non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purchè esista reciprocità di trattamento.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione del beneficio tributario previsto dal precedente articolo gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro un certificato del Ministero degli affari esteri attestante l'esistenza del requisito e della condizione di reciprocità cui è subordinata la concessione del beneficio stesso.