| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.10 imposta di registro | 
| Data: | 27/05/1959 | 
| Numero: | 355 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'art. 32 della legge 6 agosto 1954, n. 603, è modificato come segue: | 
| Art. 2. Per i trasferimenti immobiliari di cui all'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 2,50 per cento. | 
| Art. 3. [2] | 
§ 95.10.9 - Legge 27 maggio 1959, n. 355. [1]
Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari.
(G.U. 16 giugno 1959, n. 141).
     L'art. 32 della 
(Omissis).
     Per i trasferimenti immobiliari di cui all'art. 17 della 
     L'art. 43 della tabella allegato B al 
     Ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, di fondi rustici si applicano le disposizioni della 
[1] Abrogata dall'art. 24 del 
[2] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 1 della